Accordo›Titolo IV
Art. 22
31 / 45In vigore dal 23 mag 1968
1. Il Consiglio di Associazione è composto dei membri del Consiglio e di membri della Commissione della Comunità, da una parte, e di membri del Governo della Nigeria, dall'altra. I membri del Consiglio di Associazione possono farsi rappresentare secondo le modalità che saranno previste dal regolamento interno.
2. Il Consiglio di Associazione può deliberare validamente soltanto con la partecipazione di metà dei membri del Consiglio della Comunità, di un membro della Commissione e di un membro del Governo della Nigeria.
3. Il Consiglio di Associazione si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e la Nigeria dall'altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-22