Accordo›Titolo II
Art. 17
In vigore dal 23 mag 1968
Ai sensi del presente Accordo, sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative agli scambi commerciali, al diritto di stabilimento ed ai movimenti di capitali. I servizi comprendono, in particolare, attività di carattere industriale, attività di carattere commerciale, attività artigianali e le attività delle libere professioni, escluse le attività salariate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-17