AccordoTitolo II

Art. 14

In vigore dal 23 mag 1968
La Nigeria assicura in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi un trattamento non discriminatorio nei confronti tanto dei cittadini quanto delle società degli Stati membri.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-14

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Art. 14 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria. — Testo vigente | Portale Normativo