AccordoTitolo II

Art. 15

In vigore dal 23 mag 1968
Nel caso in cui la Nigeria accordi ai cittadini o alle società di uno Stato, che non sia Stato membro, un trattamento più favorevole in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, detto trattamento viene esteso ai cittadini o alle società degli Stati membri, eccetto quando derivi da accordi regionali. Tuttavia, i cittadini o le società di uno Stato membro non possono beneficiare della disposizione del presente articolo se lo Stato cui appartengono non concede ai cittadini o alle società nigeriani, in materia di diritto di stabilimento e di prestazione di servizi, gli stessi vantaggi che la Nigeria ha ottenuto mediante accordo dallo Stato non membro in questione.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-15

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Art. 15 Ratifica ed esecuzione degli accordi internazionali firmati a Lagos il 16 luglio 1966 e degli atti connessi relativi alla Associazione tra la Comunita' economica europea e la Repubblica della Nigeria. — Testo vigente | Portale Normativo