AccordoTitolo V

Art. 9

In vigore dal 23 mag 1968
Il presente Accordo è approvato da ogni Stato membro conformemente alle proprie norme costituzionali. Il Governo di ciascun Stato membro notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per la sua entrata in vigore. Il presente Accordo entra in vigore, nella misura in cui siano adempiute le condizioni di cui al comma precedente, alla medesima data dell'Accordo di Associazione. Esso è concluso per la stessa durata dell'Accordo di Associazione.
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