Accordo›Titolo V
Art. 7
In vigore dal 23 mag 1968
Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa l'Accordo di Associazione, i Protocolli che vi sono alleati nonché il presente Accordo interno, sono sottoposte, a richiesta della parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuto della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-7