AccordoTitolo V

Art. 6

In vigore dal 23 mag 1968
Quando uno Stato membro ritiene necessario ricorrere all' dell'Accordo di Associazione per i settori che non sono di competenza della Comunità, consulta in precedenza gli altri Stati membri. Se il Consiglio di Associazione è indotto a prendere posizione sull'azione dello Stato membro di cui al comma precedente la posizione sostenuta dalla Comunità è quella dello Stato membro interessato, a meno che i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, non decidano diversamente all'unanimità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo