AccordoTitolo V

Art. 2

In vigore dal 23 mag 1968
1. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione sui problemi oggetto del Titolo I dell'Accordo di Associazione relativo agli scambi commerciali tra la Comunità e la Nigeria, e dei Protocolli n. 1 e n. 2 sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera alle condizioni in cui, in conformità del Trattato, esso stabilisce la politica commerciale della Comunità nei confronti dei paesi terzi e determina l'attività di questa ultima nell'ambito delle organizzazioni internazionali. Le decisioni e le raccomandazioni adottate dal Consiglio di Associazione negli altri casi sono oggetto, ai fini della loro applicazione, di atti del Consiglio che delibera all'unanimità, previa consultazione della Commissione. 2. Qualora la decisione e le raccomandazioni del Consiglio di Associazione interessino un settore che, ai termini del Trattato, non è di competenza della Comunità stessa, gli Stati membri prendono le necessarie misure di applicazione.
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urn:nir:stato:legge:1968-03-18;533#art-a-2

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