Art. 18
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337
In vigore dal 25 apr 1968
Gli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante sono compresi fra i soggetti indicati all', penultimo comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397.
Agli esercenti di cui al primo comma vengono estese, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, le disposizioni della legge 22 luglio 1966, n. 613.
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