Art. 12
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337
In vigore dal 25 apr 1968
L'aliquota dei diritti erariali per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante, indicate ai numeri 2 e 6 della tabella A, allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.
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