Art. 17
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337
In vigore dal 25 apr 1968
Per i veicoli non considerati rimorchi, impiegati dai circhi equestri e dallo spettacolo viaggiante, il rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del veicolo stesso ed il peso complessivo a pieno carico della motrice non deve superare il valore di uno.
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