Art. 20

LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

In vigore dal 25 apr 1968
La presente legge si applica alle imprese di nazionalità italiana salvo il rispetto delle norme della Comunità economica europea per la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi e la libera circolazione dei lavoratori del settore, allorchè le restrizioni relative siano state soppresse negli Stati membri in applicazione delle disposizioni del trattato istitutivo di tale comunità. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 18 marzo 1968 SARAGAT MORO - CORONA - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - SCALFARO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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