Art. 1
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337
In vigore dal 25 apr 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante.
Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.
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