Art. 5
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337
In vigore dal 25 apr 1968
Nel concedere la licenza prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza l'autorità di pubblica sicurezza controlla altresì che sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui agli della presente legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;337#art-5