Art. 2

LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

In vigore dal 25 apr 1968
Sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile. Sono esclusi dalla disciplina di cui alla presente legge gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo