Art. 4

LEGGE 18 marzo 1968, n. 337

In vigore dal 25 apr 1968
È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione. Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente. Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.
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