Art. 4
LEGGE 18 marzo 1968, n. 337
In vigore dal 25 apr 1968
È istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione.
Dall'elenco di cui al precedente comma sono esclusi gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presenta legge, l'elenco è redatto ed approvato con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo di concerto con il Ministro per l'interno, su conforme parere della commissione di cui all'articolo precedente.
Il Ministero del turismo e dello spettacolo provvederà periodicamente all'aggiornamento dell'elenco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-18;337#art-4