Art. 5
LEGGE 18 marzo 1968, n. 238
In vigore dal 25 dic 1969
Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, anche con decreti separati aventi forza di legge, norme intese a stabilire che, con decorrenza 1 maggio 1968:
a) le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968, nonchè quelle a carico delle forme di assicurazione obbligatoria dei lavoratori autonomi gestiti dall'istituto nazionale della previdenza sociale non sono cumulabili, per gli importi eccedenti lire 15.600 mensili, con la retribuzione;
b) le pensioni di anzianità di cui all'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, maturate con decorrenza anteriore al 1 maggio 1968 nonchè quelle di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate con decorrenza successiva al 30 aprile 1968, non sono cumulabili con la retribuzione;
c) le pensioni di invalidità, qualunque sia la loro decorrenza, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS, fatta eccezione per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sono ridotte di una quota pari ad un terzo del loro ammontare, quando i titolari delle pensioni medesime prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi. Per le pensioni di invalidità dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti liquidate anteriormente al 1 maggio 1968 è, comunque, fatto salvo dalla riduzione l'importo mensile di lire 15.600, a meno che la pensione sia di misura inferiore a tale somma nel qual caso si conserva per intero;
d) le norme sulla non cumulabilità e la riduzione della pensione di cui alle precedenti lettere a), b), c) non si applicano ai titolari di pensione i quali svolgono attività in qualità di lavoratori agricoli subordinati comunque denominati;
e) le maggiorazioni per carichi di famiglia delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'INPS non sono cumulabili con gli assegni familiari e con le altre equivalenti integrazioni della retribuzione e, in caso di trattamenti plurimi di pensione, non possono percepirsi che una sola volta per ciascun familiare;
f) i proventi derivanti dalle trattenute sulla retribuzione percepita dai pensionati che prestano attività lavorativa alle dipendenze di terzi e in applicazione delle precedenti lettere a), b) e c), sono devoluti al fondo sociale, al fondo per l'adeguamento delle pensioni ed alle altre gestioni interessate in proporzione alle quote di pensione rispettivamente erogate.
I proventi derivanti dalle trattenute, in applicazione della precedente lettera e), sono devoluti al fondo sociale;
g) la contribuzione volontaria non può essere autorizzata per classi di contribuzione superiori a quella corrispondente alla media delle retribuzioni percepite nelle ultime 156 settimane di attività lavorativa e l'eventuale mutamento della classe può essere effettuato operando la scelta esclusivamente fra le classi di contribuzione comprese nel gruppo inferiore rispetto a quello in atto; non si applica ai contributi volontari la riduzione prevista dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218;
h) sono abrogati gli della legge 21 luglio 1965, n. 903, nonchè le disposizioni contrarie od incompatibili con quelle della presente legge.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 APRILE 1969, N. 153.
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