Art. 3

LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

In vigore dal 1 mag 1969
Nel periodo 1 maggio 1968-31 dicembre 1970 lo Stato concorre, inoltre, al ripianamento della gestione del fondo sociale, ed agli oneri della gestione speciale dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con un contributo di lire 300 miliardi, così ripartito: per l'anno 1968, lire 80 miliardi; per l'anno 1969, lire 100 miliardi; per l'anno 1970, lire 120 miliardi; il predetto contributo dello Stato sarà corrisposto all'Istituto nazionale della previdenza sociale in rate bimestrali e sarà attribuito, annualmente, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro alle predette due gestioni, garantendo al fondo sociale almeno due terzi di ogni annualità; all'onere di lire 80 miliardi derivanti allo Stato dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1968, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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