Art. 2

LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

In vigore dal 28 mar 1968
Per l'anno 1970 restano ferme, a favore del fondo sociale, le contribuzioni ed i finanziamenti già previsti dalla legge 21 luglio 1965, n. 903, per l'anno 1969, a carico dello Stato, del fondo adeguamento pensioni nonchè delle altre gestioni di cui all' della legge stessa e da ogni altra disposizione in materia, fatta eccezione per la quota di ammortamento a carico dello Stato che ha termine col 1969 a norma della lettera b) del citato , nonchè per la parte della contribuzione di cui alla lettera i) dello stesso articolo, riferibile al contributo individuale dovuto dai lavoratori autonomi liberi professionisti. -
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-18;238#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo