Art. 8

LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

In vigore dal 28 mar 1968
il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1968, con decreto avente forza di legge: a) norme che puniscano con la multa da 1 a 5 milioni di lire chiunque compia atti diretti a procurare artificiosamente la liquidazione di pensioni non spettanti ovvero in misura maggiore di quella spettante; b) sanzioni in via amministrativa a carico dei datori di lavoro i quali omettano totalmente o parzialmente le trattenute nei confronti dei lavoratori che hanno dichiarato la loro qualità di pensionati o non effettuino i versamenti all'istituto nazionale della previdenza sociale, nella misura non superiore al quadruplo della trattenuta omessa o dei versamenti non effettuati. Le sanzioni saranno irrogate dal comitato esecutivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; c) norme intese a stabilire l'obbligo, per il lavoratore che omette di dichiarare al datore di lavoro la sua qualità di pensionato, di versare all'istituto predetto una somma, pari al doppio delle trattenute, che sarà prelevata dalle rate di pensione; d) norme che dispongano il versamento dei proventi delle sanzioni di cui alle precedenti lettere b) e c) al fondo sociale.
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