Art. 9

LEGGE 18 marzo 1968, n. 238

In vigore dal 28 mar 1968
Per il periodo successivo al 1970 si provvederà, con apposite leggi da emanarsi entro il 31 luglio 1970 oltrechè al finanziamento del fondo sociale: a) ad avviare l'effettiva parificazione uomo-donna nelle condizioni di pensionamento; b) ad aumentare gradualmente i contributi dovuti al fondo per l'adeguamento delle pensioni per i lavoratori agricoli subordinati in modo da non superare l'aliquota vigente per gli altri settori produttivi; c) a migliorare gradualmente il rapporto tra salari, anzianità di lavoro e livelli di pensione in modo da assicurare, al compimento di 40 anni di attività lavorativa e di contribuzione, una pensione collegata all'80 per cento del salario, attuando il conseguente equilibrio contributivo e tenendo conto delle previsioni che saranno formulate nel secondo programma quinquennale di sviluppo economico; d) ad avviare a soluzione il problema dell'adeguamento periodico delle pensioni; e) ad unificare la gestione base dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti con il fondo adeguamento pensioni.
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LEGGE 18 marzo 1968, n. 238 (Art. 9 Nuovi termini per l'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e norme integrative della medesima.) — Testo vigente | Portale Normativo