Art. 8
LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
In vigore dal 30 ott 1968
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono:
1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della
Comunità economica europea;
2) avere superato l'esame previsto dall' ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.
Storico versioni
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