Art. 6
LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
In vigore dal 30 ott 1968
Gli uffici pubblici riservati ai mediatori marittimi iscritti nella sezione speciale comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di cui all' e ogni altro incarico previsto dal codice civile o da altre leggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-12;478#art-6