Art. 9
LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
In vigore dal 30 ott 1968
L'esame per l'iscrizione nella sezione ordinaria de ruolo dei mediatori marittimi è orale e prevalentemente pratico.
Le materie di esame sono stabilite dal regolamento Gli esami hanno luogo presso ognuna delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le quali è istituito il ruolo.
Le commissioni esaminatrici sono nominate dalle rispettive giunte camerali e sono composte:
a) da un magistrato di Corte di appello che la presiede;
b) da un professore universitario (di ruolo, incaricato o libero docente) di diritto della navigazione di diritto commerciale ovvero di economia e tecnica dell'armamento e della navigazione;
c) da due pubblici mediatori iscritti, scelti tra i tre proposti dalla commissione consultiva di cui all';
d) da un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
e) da un rappresentante del compartimento marittimo.
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