Art. 12

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; lo iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo articolo 23.
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