Art. 17
LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
In vigore dal 30 ott 1968
Il mediatore marittimo che abbia subito una condanna per qualsiasi delitto non colposo o che si renda colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti non conformi alla dignità ed al decoro professionale, è sottoposto a procedimento disciplinare.
La giunta della camera di commercio nel cui ruolo l'incolpato è iscritto, inizia il procedimento disciplinare d'ufficio, oppure su richiesta della commissione consultiva di cui all' o di qualsiasi interessato.
Il mediatore marittimo che abbia subito un procedimento penale per qualsiasi delitto non colposo è sottoposto a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell'imputazione, salvo il caso che sia intervenuta sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o perchè l'imputato non l'ha commesso.
In ogni caso, non può essere inflitta alcuna sanzione disciplinare senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni per essere sentito nelle sue discolpe.
La giunta camerale, prima di emettere la sua pronuncia, deve chiedere il parere della commissione consultiva di cui all'.
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