Art. 18
LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
In vigore dal 30 ott 1968
Le sanzioni disciplinari sono:
a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi;
b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa;
c) la sospensione dall'esercizio della professione;
d) la radiazione dal ruolo.
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