Art. 20
LEGGE 12 marzo 1968, n. 478
In vigore dal 30 ott 1968
La radiazione, di cui all', lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria.
La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi:
1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo somma, del codice penale;
3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge combini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
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