Art. 20 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 20

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
La radiazione, di cui all', lettera d), può essere pronunciata solamente a carico di chi, con la propria condotta, abbia gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità della categoria. La radiazione è obbligatoria nei seguenti casi: 1) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata; 2) ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati dall'articolo 222, secondo somma, del codice penale; 3) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; 4) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge combini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;478#art-20