Art. 18 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 18

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
Le sanzioni disciplinari sono: a) l'ammonimento, che consiste nel richiamare il colpevole per la mancanza commessa e nell'esortarlo a non ricadervi; b) la censura, che è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa; c) la sospensione dall'esercizio della professione; d) la radiazione dal ruolo.
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