Art. 12 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 12

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica; non è ammessa l'iscrizione in più di un ruolo. La iscrizione nel ruolo è a titolo personale; lo iscritto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto nella stessa sezione. L'iscrizione nel ruolo dei mediatori marittimi è soggetta alla tassa di concessione governativa di cui al n. 206 della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, da liquidarsi sulla cauzione da essi prestata a norma del successivo articolo 23.
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