Art. 8 · LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

Art. 8

LEGGE 12 marzo 1968, n. 478

In vigore dal 30 ott 1968
Per l'iscrizione nella sezione speciale del ruolo dei mediatori marittimi, gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) di cui allo articolo precedente, devono: 1) essere cittadini italiani o degli altri paesi membri della Comunità economica europea; 2) avere superato l'esame previsto dall' ed avere effettuato il deposito cauzionale di cui allo articolo 23.
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