Art. 7
LEGGE 12 marzo 1968, n. 270
In vigore dal 18 apr 1968
All'onere relativo al pagamento delle competenze dovute al personale da inquadrare nelle categorie non di ruolo, valutato in ragione di anno, in lire 418.000.000 per il Servizio informazioni e l'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in lire 128.000.000 per il Ministero del turismo e dello spettacolo, si farà fronte mediante riduzione rispettivamente dello stanziamento del capitolo 2507 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e dello stanziamento del capitolo 1053 dello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1968 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 12 marzo 1968
SARAGAT
MORO - CORONA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE
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