Art. 3

LEGGE 12 marzo 1968, n. 270

In vigore dal 18 apr 1968
Agli inquadramenti in ruolo previsti dagli articoli precedenti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il personale del Servizio informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica e con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo per il personale dell'amministrazione del turismo e dello spettacolo, secondo l'ordine di graduatoria deliberato dai rispettivi consigli di amministrazione. I predetti consigli di amministrazione predeterminano i criteri per la valutazione nell'ambito di ciascuna carriera degli aspiranti aventi i necessari requisiti, sulla base dell'anzianità, della qualità del servizio prestato e dei titoli posseduti. Procedono, quindi, alla formazione delle relative graduatorie per merito comparativo. Il personale così inquadrato è collocato nella qualifica iniziale di ciascuna carriera prendendo posto dopo l'ultimo impiegato iscritto nella qualifica.
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