Art. 6

LEGGE 12 marzo 1968, n. 270

In vigore dal 18 apr 1968
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.
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