Art. 6
LEGGE 12 marzo 1968, n. 270
In vigore dal 18 apr 1968
Dalla data di entrata in vigore della presente legge i Servizi informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero del turismo e dello spettacolo non potranno più avvalersi della facoltà di assumere personale a contratto a termine rinnovabile ai sensi degli articoli da 1 a 9 della legge 23 giugno 1961, n. 520.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-12;270#art-6