Art. 2
LEGGE 12 marzo 1968, n. 270
In vigore dal 18 apr 1968
Al personale di cui all'articolo precedente si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 aprile 1948, numero 262, della legge 5 giugno 1951, n. 376, e della legge 4 febbraio 1966, n. 32.
Per l'inquadramento in ruolo del personale di cui al quarto, quinto e sesto comma dell' della presente legge si prescinde dal titolo di studio.
Ai fini delle anzianità di servizio richieste per l'inquadramento in ruolo dall' del citato decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, si riconosce il periodo di servizio prestato a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata dalla legge 20 dicembre 1965, n. 1435.
Il collocamento in ruolo è disposto in soprannumero da riassorbire in ragione della metà delle vacanze che si verificheranno nei ruoli di appartenenza.
Storico versioni
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