Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 270

In vigore dal 13 gen 1973
Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell' della presente legge può essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa. È data facoltà al personale d; cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. Il personale che si avvale della facoltà prevista dal primo comma del presente articolo può riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto .
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