Art. 9

LEGGE 12 marzo 1968, n. 259

In vigore dal 17 apr 1968
Per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale, già in servizio al 30 settembre 1952 con le qualifiche di cui all'articolo 97 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, inquadrato nei ruoli del personale degli uffici locali di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 307, è ammesso agli scrutini di anzianità congiunta al merito ed ai concorsi previsti dalla medesima legge n. 307, purchè in possesso del titolo di studio di grado immediatamente inferiore a quello richiesto.
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