Art. 2
LEGGE 12 marzo 1968, n. 259
In vigore dal 17 apr 1968
Fra il terzo e quarto comma dell'articolo 18 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è inserito il seguente:
"I dirigenti degli uffici locali che osservano l'orario ininterrotto dei servizi al pubblico, attuando il doppio turno, sono coadiuvati, oltrechè dal primo ufficiale od ufficiale delegato, da un secondo ufficiale delegato".
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