Art. 7
LEGGE 12 marzo 1968, n. 259
In vigore dal 17 apr 1968
Tra il primo e il secondo comma dell'articolo 61 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è inserito il seguente comma:
"Il diritto all'indennità di reggenza di cui al precedente comma non si perde, ed il periodo di 90 giorni per acquisire tale diritto non s'interrompe, quando abbia avuto luogo una interruzione della reggenza per congedo ordinario e straordinario".
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