Art. 5
LEGGE 12 marzo 1968, n. 259
In vigore dal 17 apr 1968
All'articolo 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è aggiunto il seguente comma:
"Per i trasferimenti negli uffici di gruppo D e di gruppo B hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale che rivestono le qualifiche corrispondenti".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-12;259#art-5