Art. 5

LEGGE 12 marzo 1968, n. 259

In vigore dal 17 apr 1968
All'articolo 53 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è aggiunto il seguente comma: "Per i trasferimenti negli uffici di gruppo D e di gruppo B hanno la precedenza assoluta i direttori di ufficio locale che rivestono le qualifiche corrispondenti".
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