Art. 3
LEGGE 12 marzo 1968, n. 259
In vigore dal 17 apr 1968
Il primo comma dell'articolo 19 della legge 2 marzo 1963, n. 307, è sostituito dal seguente:
"Il personale della carriera ausiliaria svolge il servizio di recapito, trasporto e scambio degli effetti postali e quello di ricevitoria".
Il comma undicesimo del predetto articolo 19 è sostituito dal seguente:
"I direttori provinciali hanno facoltà di affidare le mansioni di recapito dei telegrammi e degli espressi agli agenti di 2ª e 3ª classe, a prescindere dal limite di età, previo accertamento medico di idoneità alle mansioni stesse";
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