Art. 9
LEGGE 8 marzo 1968, n. 399
In vigore dal 18 lug 1968
L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Ferme restando le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero per quanto riguarda l'osservanza delle vigenti norme sui divieti di carattere economico, è vietata l'importazione di prodotti disciplinati dalla presente legge non aventi requisiti, composizione e confezionamento dalla stessa stabiliti.
I mangimi semplici di origine animale saranno ammessi all'importazione sempre che dai certificati di origine e sanità, rilasciati dai veterinari a ciò autorizzati dai paesi di provenienza, risulti che i mangimi stessi abbiano subito un idoneo trattamento di sterilizzazione, e siano all'atto dell'importazione privi di agenti patogeni.
In deroga a quanto disposto nei successivi per i prodotti ivi contemplati importati dall'estero potranno essere indicati anzichè il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice, quelli della ditta importatrice.
Le indicazioni e le dichiarazioni che a norma della presente legge devono accompagnare i suddetti prodotti di provenienza estera devono essere scritte anche in lingua italiana ed i pesi, dove siano espressi, devono essere indicati con il sistema metrico decimale.
È consentita per l'esportazione la fabbricazione dei prodotti contemplati dalla presente legge aventi requisiti diversi da quelli stabiliti dalla legge stessa. Detti prodotti devono essere inviati direttamente dalle fabbriche alle stazioni di confine o ai porti di imbarco o agli aeroporti.
Prima ancora di iniziare la fabbricazione le imprese produttrici devono dare comunicazione della quantità e della qualità dei prodotti destinati all'estero al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per i mangimi semplici, i mangimi semplici integrati, i mangimi composti, i mangimi composti concentrati, i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, al Ministero della sanità per gli integratori e per gli integratori indicati per mangimi, e al Ministero delle finanze in tutti i casi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1968-03-08;399#art-9