Art. 5

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
Il primo comma dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: "Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei, nuclei medicati deve chiedere l'autorizzazione al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, che la rilascia, a tempo indeterminato, di concerto con i Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la sanità, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura è artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari degli impianti siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire". L'ultimo comma dell' è sostituito dal seguente: "Ove nella produzione di mangimi composti integrati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi dello , o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni". Dopo l'ultimo comma dell' aggiungere il seguente: "Non sono soggetti all'obbligo dell'autorizzazione gli imprenditori agricoli che producano mangimi semplici di origine animale, mangimi composti, mangimi composti concentrati, mangimi semplici integrati, mangimi composti integrati, mangimi semplici integrati medicati, mangimi composti integrati medicati, nuclei e nuclei medicati per esclusivo consumo aziendale, purchè impieghino integratori, integratori medicati e nuclei medicati prodotti da ditte regolarmente autorizzate".
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