Art. 1

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: "La presente legge si applica ai prodotti di origine vegetale, animale e minerale, nonchè ai prodotti chimico-industriali isolati o tra loro convenientemente mescolati, destinati all'alimentazione degli animali allevati. Sono "mangimi semplici di origine vegetale" i singoli prodotti vegetali allo stato naturale freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi semplici di origine animale" i singoli prodotti animali allo stato naturale, freschi o conservati, ed i derivati delle lavorazioni industriali dei medesimi. Sono "mangimi composti" le preparazioni ottenute associando convenientemente due o più mangimi semplici. Sono "prodotti di origine minerale" i singoli sali minerali e le loro associazioni destinati alla alimentazione degli animali allevati. Sono "additivi" le sostanze le quali possono, se incorporate nei mangimi, influenzare favorevolmente le caratteristiche degli stessi e le produzioni animali. Sono considerati additivi anche le sostanze pigmentanti nonchè le sostanze coloranti ammesse per la denaturazione e il riconoscimento delle sostanze alimentari. Sono "integratori per mangimi" le preparazioni contenenti sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, singolarmente o associati tra di essi, vitamine, antibiotici e residuati della loro preparazione, sali di elementi oligodinamici ed altri costituenti ad azione biologica e comunque destinati ad essere aggiunti a mangimi allo scopo di potenziarne il valore nutritivo, o di stimolare determinate funzioni produttive ed energetiche degli animali. Sono "integratori medicati per mangimi" le preparazioni contenenti, sempre in stato di dispersione in un supporto anche liquido, i principi attivi ammessi, e destinate a sopperire a particolari esigenze dello stato di salute degli animali per mezzo di trattamenti collettivi per via alimentare. Il Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e per le foreste e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere della commissione di cui all', stabilisce con proprio decreto: a) quali siano i principi attivi che sono consentiti nella preparazione degli integratori e degli integratori medicati per mangimi; b) la concentrazione massima di ciascuno di detti principi attivi consentita negli integratori e negli integratori medicati per mangimi; c) la dose minima e, quando occorra, quella massima di ciascuno di detti principi attivi consentita nel mangime integrato ed integrato medicato, in relazione all'impiego per le varie specie animali; d) le dosi e le modalità di impiego degli integratori medicati per mangimi destinati ai trattamenti collettivi per via alimentare e le condizioni cui debbono essere subordinati la produzione, la vendita e l'impiego degli stessi e dei mangimi con essi preparati; e) quali siano gli additivi, i prodotti minerali e chimico-industriali consentiti nell'alimentazione animale, le rispettive caratteristiche, nonchè, quando occorrano, le norme di impiego e di confezionamento e le dichiarazioni da fornirsi agli acquirenti. Sono "mangimi semplici integrati" e "mangimi composti integrati", le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti ed ai mangimi composti concentrati uno o più integratori per mangimi. Sono "mangimi composti concentrati" i mangimi composti aventi un tenore in sostanze nutritive tale che, per l'impiego, devono essere diluiti con altri mangimi semplici. Sono "nuclei" i mangimi composti concentrati integrati. Sono "mangimi semplici integrati medicati", "mangimi composti integrati medicati" e "nuclei medicati" le preparazioni ottenute associando convenientemente ai mangimi semplici, ai mangimi composti, e ai mangimi composti concentrati uno o più integratori medicati per mangimi".
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urn:nir:stato:legge:1968-03-08;399#art-1

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