Art. 4

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
Il primo comma dell' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: "Chiunque intende produrre a scopo di vendita o preparare per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi composti o mangimi composti concentrati deve chiedere l'autorizzazione al prefetto della provincia che la concede a tempo indeterminato, previo accertamento da parte di una commissione provinciale, composta del veterinario provinciale, del capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura e di un funzionario della camera di commercio, industria, agricoltura ed artigianato, che le attrezzature ed i requisiti igienico-sanitari dello stabilimento siano rispondenti alla produzione che si intende conseguire". L'ultimo comma dell' è sostituito dal seguente: "Ove nella produzione dei mangimi composti e dei mangimi composti concentrati siano impiegati mangimi semplici di origine animale di produzione nazionale, questi devono essere forniti da ditte debitamente autorizzate ai sensi del precedente , o, qualora siano importati, devono risultare privi di agenti patogeni".
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