Art. 10

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente: "Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali: a) quantità di acqua; b) protidi grezzi; c) lipidi grezzi (estratto etereo); d) fibra grezza (metodo Weende); e) ceneri; f) estrattivi inazotati. I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca. Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".
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