Art. 10
LEGGE 8 marzo 1968, n. 399
In vigore dal 18 lug 1968
L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Salvo quanto disposto agli articoli successivi, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, mangimi semplici, devo dichiarare oltre la denominazione della merce, i seguenti contenuti analitici percentuali:
a) quantità di acqua;
b) protidi grezzi;
c) lipidi grezzi (estratto etereo);
d) fibra grezza (metodo Weende);
e) ceneri;
f) estrattivi inazotati.
I dati di cui alle lettere da b) ad f) devono essere espressi su sostanza secca.
Per i mangimi semplici contenuti in imballaggi o in confezioni devono essere anche indicati il nome o la ragione sociale e la sede della ditta produttrice o confezionatrice".
Storico versioni
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