Art. 14

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
Il primo comma dell'articolo 16 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dai seguenti: "Oltre la denominazione del prodotto e il nome o la ragione sociale nonchè la sede dello stabilimento della ditta produttrice o confezionatrice, per i mangimi integrati e per i mangimi integrati medicati immessi in commercio o preparati per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sono prescritte: a) l'indicazione di tutti i dati richiesti dalla presente legge per le rispettive categorie di alimenti; b) l'indicazione quantitativa e qualitativa dei principi attivi contenuti per ogni chilogrammo di mangime integrato e di mangime integrato medicato; c) una breve istruzione sull'uso con l'indicazione delle dosi di impiego e di somministrazione; d) l'indicazione della data con la quale deve intendersi scaduto il periodo di validità per l'uso, per i prodotti soggetti ad alterazione con il tempo; e) l'indicazione della data e del numero dell'autorizzazione, di cui all', della ditta produttrice. Per i mangimi composti integrati, i mangimi composti integrati medicati, i nuclei ed i nuclei medicati, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, deve essere riportata la denominazione di "mangime composto integrato" o di "mangime composto integrato medicato" o di "nucleo" o di "nucleo medicato". Per questi ultimi due dovranno anche essere indicati le dosi di impiego e gli ingredienti da aggiungere per il loro utilizzo".
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LEGGE 8 marzo 1968, n. 399 (Art. 14 Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.) — Testo vigente | Portale Normativo