Art. 19
LEGGE 8 marzo 1968, n. 399
In vigore dal 18 lug 1968
L' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, è sostituito dal seguente:
"Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 200.000 a lire 1.000.000.
Chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti dannosi per il bestiame o contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con la multa da lire 500.000 a lire 2.000.000. Nei casi più gravi si applica la reclusione da tre mesi ad un anno.
Con le penalità comminate dal precedente comma è punito anche l'allevatore che non osservi la disposizione di cui al terzo comma dell' della presente legge".
Storico versioni
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