Art. 24

LEGGE 8 marzo 1968, n. 399

In vigore dal 18 lug 1968
All' della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono aggiunti i seguenti comma: "Ferme restando le norme di cui all' del citato regio decreto-legge 1 luglio 1926, n. 1361, copia di ogni verbale di constatazione, di prelevamento, di contravvenzione e di sequestro, concernente un prodotto fabbricato o confezionato da ditta diversa da quella presso la quale è avvenuto il sopralluogo, deve essere trasmessa dal verbalizzante anche al fabbricante o confezionatore del prodotto stesso. In tal caso l'eventuale campione prelevato e rilasciato al detentore della merce deve essere da questi tenuto a disposizione del fabbricante o confezionatore della merce stessa".
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LEGGE 8 marzo 1968, n. 399 (Art. 24 Modificazioni della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi.) — Testo vigente | Portale Normativo